Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979. Leggi il testo vigente →

Il Ministero degli affari esteri, per il raggiungimento delle finalita' della presente legge e sulla base degli indirizzi di coordinamento di cui al primo comma dell'articolo 3, adotta le seguenti iniziative:

  • a)invia nei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con i Paesi interessati, esperti, consiglieri, tecnici ed istruttori dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o da privati, oppure assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del titolo II della presente legge;
  • b)cura la formazione e l'addestramento di volontari in servizio civile, sia direttamente, sia mediante la stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30 della presente legge; favorisce l'impiego dei volontari nella attuazione dei programmi di cooperazione tecnica e ne tutela l'attivita' secondo le disposizioni del titolo III della presente legge;
  • c)favorisce la formazione tecnico-scientifica e professionale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo promuovendo, mediante convenzioni con universita', enti ed organizzazioni qualificati, corsi di studio, di specializzazione, di addestramento, seminari di ricerca e di sperimentazione, da attuarsi in linea di massima in detti Paesi; allo stesso scopo puo' anche concedere borse di studio o di tirocinio e, occorrendo, altri sussidi idonei a favorire la frequenza degli studi in Italia o nel Paese di appartenenza, o anche in altri Paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni e puo' altresi' concorrere alla istituzione e al potenziamento di facolta' di studi, di istituti, di scuole e di centri di formazione e di addestramento professionale;
  • d)favorisce, su richiesta dei Paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica in particolare per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti Paesi. A tal fine, d'intesa con le amministrazioni interessate, oltre ad inviare missioni nei citati Paesi, agevola anche mediante la concessione di borse di studio o di tirocinio e di altri sussidi la frequenza del suddetto personale ad istituti o scuole di amministrazioni dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate. La relativa spesa fa carico sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge;
  • e)concorre, d'intesa con i Paesi interessati, alla promozione di iniziative volte all'ammodernamento e potenziamento delle strutture organizzative, ambientali, sanitarie e sociali e allo sviluppo dei Paesi stessi. A tal fine, provvede, quando cio' sia previsto dall'intesa, alla fornitura di installazioni, attrezzature, materiali o servizi a condizioni agevolate o, in casi particolari, gratuite. Il Ministero degli affari esteri puo' acquistare direttamente i beni suindicati o avvalersi della cessione di essi da parte di enti pubblici ed operatori privati. I beni destinati alla cessione gratuita ai Paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri mediante contestuale rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che verra' versato ad apposito capitolo dell'entrata, per essere riassegnato con decreti del Ministro per il tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti;
  • f)concorre, su richiesta dei Paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica o riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione delle singole economie, alla predisposizione di piani regionali di sviluppo interessanti piu' Paesi, mediante l'invio di esperti e consiglieri o, in casi particolari, mediante la concessione di contributi in denaro agli enti specializzati a cio' incaricati;
  • g)promuove, incoraggia e, ove necessario, sovvenziona su richiesta dei Paesi interessati, studi e progettazioni di esperti, tecnici, societa' ed imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana interessanti lo sviluppo di detti Paesi;
  • h)promuove o favorisce la partecipazione italiana a programmi di cooperazione tecnica realizzati da enti ed organismi internazionali;
  • i)concede contributi in denaro ad enti, associazioni ed organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguano finalita' di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
  • l)attua le misure necessarie per realizzare quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 4; assolve, ad ogni altro compito di cooperazione tecnica determinato dalla legge. Alla concessione delle borse e dei sussidi contemplati nelle precedenti lettere c) e d), delle forniture gratuite di cui alla lettera e), delle sovvenzioni di cui alla lettera g), nonche' all'approvazione, alla revoca, alla conferma o alla modifica delle convenzioni di cui al primo comma dell'articolo 9, il Ministero degli affari esteri provvede sentita una sezione speciale del Comitato consultivo misto, costituita con decreto del Ministro per gli affari esteri e composta di sette membri, tra i quali e' compreso di diritto il rappresentante, in seno al Comitato, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; gli altri componenti sono scelti in ragione di due per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, primo comma.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art5 · fonte su Normattiva