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All'approvazione dei programmi operativi elaborati dal Servizio di cui all'articolo 7, alla ripartizione dei mezzi finanziari tra le diverse iniziative di cooperazione tecnica, alle deliberazioni concernenti la concessione di finanziamenti e contributi, alle determinazioni concernenti la stipula, la modifica e la revoca di convenzioni da parte del Servizio predetto, ed all'approvazione di consuntivi di spese del Servizio stesso, provvede un Comitato direzionale costituito nelle forme previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il Comitato direzionale e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario delegato e, in assenza, dal titolare della Direzione generale di cui al successivo articolo 7; esercita le funzioni di segretario il capo del Servizio indicato nello stesso articolo.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
