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Nell'ambito della direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, che assume la denominazione di Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica, e' istituito un apposito Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo. Il Servizio esplica le attivita' di competenza del Ministero stesso nella materia oggetto della presente legge; vigila, anche mediante l'invio in missione di propri funzionari, sull'attivita' di cooperazione tecnica per assicurarne il regolare svolgimento; esercita il controllo sulle attivita' affidate ad enti e istituti specializzati ai sensi dell'articolo 9. Al Servizio e' preposto un funzionario di grado non inferiore a quello di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di seconda classe. Per esigenze eccezionali puo' essere incaricato di reggere in via temporanea il Servizio un consigliere d'ambasciata. L'ordinamento del Servizio e' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri nei modi previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Possono essere addetti al Servizio, con decreto del Ministro per gli affari esteri, previo parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, dipendenti statali o di enti pubblici od estranei all'amministrazione dello Stato, nel limite massimo di venticinque unita', per attendere ad incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di documentazione, da svolgere anche all'estero, nonche' per attendere a mansioni amministrative e tecniche. Al personale di cui al precedente comma e' attribuito il trattamento economico nella misura e con i criteri previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Se trattasi di dipendenti dall'amministrazione dello Stato o da enti pubblici, tale personale e' posto a disposizione del Ministero degli affari esteri, a carico del quale e' posto il relativo trattamento economico che verra' corrisposto sui fondi di cui all'articolo 39 della presente legge, in deroga all'articolo 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale risulta modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art7 · fonte su Normattiva