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I fondi stanziati con la presente legge sono gestiti dal Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo in conformita' dei programmi allo scopo predisposti. Il capo del Servizio assume gli impegni di spesa fino al limite d'importo che sara' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. In deroga al disposto dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere effettuate singole aperture di credito in favore del capo del Servizio, nel limite di lire due miliardi.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art8 · fonte su Normattiva