Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979. Leggi il testo vigente →
Previo parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, il capo del Servizio puo' stipulare convenzioni con enti e istituti, forniti di personalita' giuridica, per la realizzazione di iniziative a carattere preferenzialmente specializzato previste nei programmi di cooperazione tecnica. Gli enti ed istituti specializzati di cui al comma precedente sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma puo' essere concessa agli enti e istituti convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti affidati, presumendosi di diritto, quando l'ente o l'istituto non si siano avvalsi della facolta' di recesso, che la relativa convenzione deve prevedere, la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute. I risultati della gestione degli enti ed istituti convenzionati sono annualmente sottoposti all'esame del Comitato consultivo misto.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
