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Successivamente all'approvazione del piano nazionale, le regioni previa acquisizione dei pareri in analogia a quanto previsto nel precedente articolo 4, primo comma, approvano, entro trenta giorni, i loro programmi relativi ai settori di cui alla presente legge, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti gia' adottati in precedenza al fine di coordinarli con i programmi medesimi. Le regioni dovranno nel provvedimento di adozione dei loro programmi di settore provvedere anche al loro coordinamento con i programmi generali regionali di sviluppo economico e sociale e con i programmi di assetto territoriale, ove questi siano stati da esse approvati, oppure, in mancanza, con le direttive decise in materia dalle regioni stesse.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1978 al 22 dicembre 1983

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;984~art5 · fonte su Normattiva