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Il CIPAA coordina gli interventi di competenza nazionale di cui alla lettera c) del precedente articolo 3. A questo fine le amministrazioni e gli enti di cui alla stessa lettera c) sono tenute a fornire, entro il 30 giugno di ogni anno, al CIPAA una relazione annuale circa lo stato di attuazione dei rispettivi interventi nonche' ogni altra informazione utile o che venga richiesta. Le regioni entro la stessa data di cui al comma precedente trasmettono al CIPAA una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali. Il CIPAA, entro il 30 settembre di ogni anno, d'intesa con la commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, valuta lo stato di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali ed elabora eventuali proposte di variazione e di aggiornamento anche relative ai finanziamenti, da adottarsi, entro trenta giorni, con le procedure previste per l'approvazione del piano di cui al precedente articolo 4. Il CIPAA e' tenuto a presentare annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1978 al 22 dicembre 1983

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