Art. 12 — Attuazione legislativa di atti normativi comunitari
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Il Governo, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria riguarda materia gia' disciplinata con legge o coperta da riserva di legge o se comunque esso ritiene di conformare alla stessa l'ordinamento interno con norme di legge, predispone nel piu' breve tempo possibile il relativo disegno di legge, nel quale sono stabilite per le materie attribuite alle regioni le necessarie norme di principio e viene indicato se, per specifiche materie gia' disciplinate con legge e non coperte da riserva di legge, l'attuazione nell'ordinamento interno delle raccomandazioni o direttive comunitarie debba avvenire nei modi di cui all'articolo 11. I disegni di legge di cui al comma 1 dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri sono comunicati alla Commissione delle Comunita' europee. Le regioni trasmettono al Governo i disegni di legge di attuazione di raccomandazioni e direttive comunitarie, per la necessaria comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee.
Testo in vigore dal 13 maggio 1987 al 25 marzo 1989
