Art. 21 — Misure di intervento finanziario
Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5.
Testo vigente dal 13 maggio 1987
