Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

  • a)le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
  • b)per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
  • c)salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
  • d)eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
  • e)sara' previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;
  • f)all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
  • g)i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai principi informatori delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potesta' normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorita' competenti;
  • h)i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

Testo vigente dal 10 febbraio 1996

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 382/2004

    Questione inammissibile
    14 dicembre 2004

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui commina, per il delitto di abuso di informazioni privilegiate, una pena superiore a quella indicata dalla legge delega 6 febbraio 1996, n. 52, o, in alternativa, dell’art. 3, comma 1, lettera c), ultima parte, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce l’entità della pena che il legislatore delegato avrebbe dovuto comminare per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle già disciplinate da leggi vigenti, tra le quali rientra il reato di ‘insider trading’. In primo luogo, infatti, il quesito è prospettato in forma di alternatività fra due distinte soluzioni, per cui, alla stregua della costante giurisprudenza costituzionale, è di per sé inammissibile; in secondo luogo, la questione di costituzionalità prospettata poggia su una erronea premessa normativa e si risolve, quanto alla prima delle censure formulate in via alternativa, in una errata individuazione della norma della legge di delegazione, alla cui stregua dovrebbe essere verificato il supposto vizio di eccesso di delega e, quanto alla seconda censura, nella impugnazione di una norma in conferente. - Sulla inammissibilità di questioni prospettate in modo ancipite, v. sentenze citate nn. 128, 159 e 299/2003.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 180 Testo unico intermediazione finanziaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 134/2003

    Questione infondata
    24 aprile 2003

    L'art. 13 del d.lgs. n. 285/1998, adottato per l'attuazione di direttiva comunitaria, deve essere correttamente riferito alla disposizione di legge delegante contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera c, della legge n. 52 del 1996, anziché alla delega contenuta nell'art. 1 della legge n. 128 del 1998, erroneamente individuata dal rimettente, ma di identico tenore testuale.

    Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 2 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997 · Art. 3 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52~art3 · fonte su Normattiva