Art. 9 — Comunicazione dei progetti di atti comunitari, al Parlamento, alle regioni ed alle province autonome
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I progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive delle Comunita' europee sono comunicati alle Camere, alle regioni anche a statuto speciale ed alle province autonome dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie. Le Camere, le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.
Testo in vigore dal 13 maggio 1987 al 22 maggio 1998
