I commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, sono sostituiti dai seguenti: "Per gli esercizi successivi al 1979 le somme indicate nella lettera c) del precedente comma potranno essere aumentate: in relazione alla situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti, prendendo a base la situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1977; in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unita' di traffico e consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti; nella determinazione della predetta consistenza numerica il numero dei dipendenti e' maggiorato del risultato del rapporto fra le spese complessive per lavoro straordinario ed il costo medio di una unita' di personale. I dati relativi alle variazioni della spesa per l'erogazione del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio, conseguenti alle modifiche negli elementi di cui al precedente secondo comma, saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione".

Testo vigente dal 24 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;873~art5 · fonte su Normattiva