Le misure individuali mensili lorde del premio di produzione previsto dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, da assoggettare alle normali ritenute assistenziali ed erariali, vengono stabilite elevando del 40,09 per cento quelle individuali mensili nette determinate per l'anno 1981. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, gli stanziamenti previsti dall'articolo 2, lettera c), della legge 9 febbraio 1979, n. 49, come modificati dalla legge 24 marzo 1980, n. 93, e dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, sono elevati di lire 35.500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di lire 3.500 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Gli stanziamenti di cui al precedente comma e le misure individuali mensili lorde di cui al primo comma del presente articolo potranno essere variati, per gli esercizi successivi al 1981, soltanto in relazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

Testo vigente dal 4 gennaio 1982

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urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art33 · fonte su Normattiva