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E' autorizzata la spesa di L. 208.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980 relativa:

  • a)per L. 75.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 1980, di una indennita' oraria di volo agli elicotteristi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • b)per L. 133.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per il raddoppio, a decorrere dal 1 gennaio 1980, delle misure dell'indennita' di rischio agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Testo in vigore dal 5 marzo 1981 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-02-28;44~art1 · fonte del testo