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All'onere di L. 208.000.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1980 e 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo utilizzando parzialmente, per l'anno finanziario 1980, l'accantonamento predisposto per le "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti" e per l'anno 1981 lo specifico accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 5 marzo 1981 al 6 giugno 2012
