I benefici di cui al decreto richiamato nel precedente articolo 3 sono corrisposti, con le stesse misure, modalita' e decorrenze, anche agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali delle stesse armi e corpi e del Corpo forestale dello Stato, nonche' ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, escluso il personale militare di leva.

Testo vigente dal 4 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-03;707~art5 · fonte su Normattiva