Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di custodia delle carceri e' corrisposto, durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile, nonche' il controvalore della razione viveri. Per il personale della Marina si ha riguardo alla paga spettante a terra. Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al predetto personale anche durante il periodo di licenza di convalescenza per infermita' dipendente da causa di servizio. Il trattamento economico di cui ai precedenti commi decorre dal 1 gennaio 1974.

Testo vigente dal 20 maggio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-03-21;172~art1 · fonte su Normattiva