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Con effetto dal 1 luglio 1975, il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, e' sostituito dal seguente: "Ai gestori delle ricevitorie del lotto, la somma di L. 20.000 di cui al primo comma del precedente articolo 1 e' corrisposta in aggiunta alle quote d'aggio spettanti. Detta somma non e' utile a pensione e non e' considerata ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'articolo 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 15 aprile 1977 al 13 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1977-04-14;112~art5 · fonte su Normattiva