Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti criteri e modalita' per consentire che le singole istituzioni scolastiche ed educative provvedano direttamente al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al rispettivo personale statale con i fondi loro assegnati dai provveditori agli studi, dal sovraintendente scolastico per la provincia di Bolzano e dagli intendenti scolastici per la scuola in lingua tedesca e delle localita' ladine.

Testo vigente dal 21 agosto 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-08-05;462~art4 · fonte su Normattiva