Art. 60
[1](Art. 21 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).
[2]Al pagamento dei premi e sussidi alle varie istituzioni sussidiarie della scuola (asili infantili, patronati scolastici, biblioteche scolastiche, popolari e magistrali, e istituzioni ausiliarie della scuola in genere) viene provveduto normalmente mediante apertura di credito a favore dei provveditori agli studi.
[3]Le dette aperture di credito sono disposte in base agli elenchi delle proposte dei provveditori, debitamente approvate dal Ministero della pubblica istruzione, e per l'ammontare risultante dal totale dei premi e sussidi autorizzati per ciascuna categoria di istituzioni e per ogni Provveditorato, anche se questo ammontare superi il limite fissato dall'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
[4]Copia degli elenchi, firmata in originale dal ministro per la pubblica istruzione, e' posta a corredo dei rendiconti che i provveditori debbono presentare a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva