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L'ANAS e' autorizzata, in deroga al disposto dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ad indire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio e salariato nei limiti delle disponibilita' di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi, con facolta' di comprendere nel numero dei posti anche quelli che si rendessero disponibili nel corso dell'anno. La nomina dei vincitori non puo' avere decorrenza anteriore alla vacanza del relativo posto. I vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni.

Testo in vigore dal 8 marzo 1982 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-03-04;65~art10 · fonte su Normattiva