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Gli operai permanenti dell'ANAS, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed inquadrati con le qualifiche di asfaltista, carpentiere, giardiniere, manovale specializzato, minatore di roccia, muratore, pavimentatore, pittore e verniciatore, pontiere, scalpellino, stradino e vivaista, di cui alla tabella A allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono collocati, conservando l'anzianita' di servizio in ruolo, nell'organico del personale ausiliario dell'ANAS con la qualifica di cantoniere. In conseguenza di tale inquadramento sara' portato in diminuzione della pianta organica degli operai permanenti dell'ANAS, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961 e modificata con decreto ministeriale 10 marzo 1971, n. 2269, ed in un aumento del ruolo dei cantonieri stradali, di cui al quadro IV della tabella E della legge 7 febbraio 1971, n. 59, un corrispondente numero di posti.

Testo in vigore dal 8 marzo 1982 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-03-04;65~art16 · fonte su Normattiva