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Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attuale ruolo dei capi cantonieri, ferma restando la dotazione organica complessiva, viene articolato in ruoli compartimentali le cui dotazioni organiche risultano dalla allegata tabella A. I capi cantonieri, con le modalita' di cui ai successivi commi, vengono collocati nella quinta qualifica funzionale. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di organico del nuovo ruolo dei capi cantonieri sono ricoperti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANAS, dal personale in servizio proveniente dalla ex qualifica di capo cantoniere ed attualmente inquadrato nella quarta qualifica funzionale, purche' abbia esercitato le relative mansioni da data anteriore al 1 luglio 1980 e le eserciti all'entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento avviene seguendo l'ordine risultante dal ruolo di provenienza e non puo' avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima. I capi cantonieri attualmente in servizio e che eventualmente risultino in soprannumero in ciascun compartimento vengono inquadrati nella quinta qualifica funzionale previa dichiarazione scritta di disponibilita' a trasferirsi nelle sedi vacanti di altro compartimento. Per ciascun compartimento della viabilita', il numero dei capi cantonieri non puo' essere superiore a quello previsto dalla allegata tabella A. I posti che si rendono successivamente vacanti in ogni compartimento della viabilita' vengono totalmente ricoperti mediante concorso interno compartimentale per esami, al quale possono partecipare, previo corso di qualificazione che l'ANAS terra' ogni biennio, i dipendenti muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in servizio da almeno cinque anni alla data del bando di concorso in una qualifica non inferiore alla quarta. Le modalita' di svolgimento del corso nonche' del concorso sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale. A coloro che risultano idonei nel concorso vengono attribuiti anche i posti eventualmente resisi disponibili tra la data del bando del concorso stesso e la data del decreto di approvazione della graduatoria. Per il personale di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni previste nell'articolo 40, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Il trasferimento dei capi cantonieri da un compartimento ad un altro puo' avvenire solo se esistono vacanze nel ruolo organico del compartimento ricevente. Il provvedimento di trasferimento deve contenere la cancellazione dell'interessato dal ruolo compartimentale di provenienza ed il suo inserimento nel ruolo del compartimento nel quale viene trasferito. Il personale in servizio con la qualifica di cantoniere, nonche' quello che verra' assunto con tale qualifica, viene inquadrato a tutti gli effetti nella quarta qualifica funzionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche' eserciti le mansioni proprie della qualifica, ovvero dalla data di assunzione. Per il personale di cui al comma precedente, in servizio alla data del 13 luglio 1980, cessa di avere effetto l'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Testo in vigore dal 8 marzo 1982 al 22 dicembre 2008
