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In caso di riconosciuta inabilita' fisica a svolgere le mansioni di capo cantoniere ovvero quelle di cantoniere, l'ANAS puo' disporre, su domanda dell'interessato da presentarsi entro tre mesi dal riconoscimento della inabilita' fisica, e su conforme parere del consiglio di amministrazione, la cessazione dell'espletamento delle mansioni di capo cantoniere ovvero di quelle di cantoniere e la relativa utilizzazione, fermo restando il trattamento economico in godimento, in mansioni di qualifica funzionale inferiore subordinatamente alla vacanza del posto. Il conseguente provvedimento deve contenere la cancellazione dell'interessato dalla qualifica di provenienza e la sua ascrizione alla nuova.

Testo in vigore dal 8 marzo 1982 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1982-03-04;65~art3 · fonte su Normattiva