Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1982 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Oltre a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'ANAS puo' disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro e non oltre due anni dal riconoscimento di tale causa. Per i fini di cui al precedente comma sono utilizzati i posti disponibili nel primo, secondo, terzo e quarto livello. In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, l'ANAS ha eguale facolta' di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma o, se piu' favorevole, di due anni dal raggiungimento della maggiore eta'. Allorche' piu' figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, l'ANAS puo' procedere alla assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.
Testo in vigore dal 8 marzo 1982 al 22 dicembre 2008
