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Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, i trattamenti di quiescenza e di previdenza vengono liquidati sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento dell'anzianita', in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1.

Testo in vigore dal 8 marzo 1982 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-03-04;65~art7 · fonte su Normattiva