Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1982 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1979 e fino al 1° febbraio 1981 si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianita' maturata fino alla data di cessazione dal servizio. Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, e' effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.
Testo in vigore dal 8 marzo 1982 al 22 dicembre 2008
