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Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1979 e fino al 1° febbraio 1981 si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianita' maturata fino alla data di cessazione dal servizio. Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, e' effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.

Testo in vigore dal 8 marzo 1982 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-03-04;65~art8 · fonte su Normattiva