Art. 44 — Ritenute per contributi sindacali ed associativi
Nel primo comma dell'articolo 26 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono soppresse le parole "contro gli infortuni". Allo stesso articolo e' aggiunto il seguente comma: "Le ritenute di cui al presente articolo ed a quello precedente sono effettuate a titolo gratuito, fatta eccezione per quelle concernenti i premi relativi ad assicurazioni".
Testo vigente dal 4 gennaio 1982
