Art. 43 — Riunioni delle commissioni consultive
Il primo comma dell'articolo 36 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e' sostituito dal seguente: "Per la validita' delle riunioni delle commissioni e' necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno cinque membri; per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti".
Testo vigente dal 4 gennaio 1982
