Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente articolo 6, il personale che non abbia svolto per almeno un anno le funzioni proprie della categoria di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101, non puo' conseguire il passaggio a categoria superiore. Quanto previsto dal comma precedente non si applica al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia al medesimo consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il tempo stabilito dal comma stesso.

Testo vigente dal 4 gennaio 1982

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urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art8 · fonte su Normattiva