I concorsi pubblici di reclutamento sino alla VI categoria possono essere compartimentali, zonali, interprovinciali o provinciali. I programmi di esame, da stabilirsi con le modalita' di cui all'articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, possono prevedere una prova consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica o una prova attitudinale. Ai fini della determinazione dei limiti di eta' per l'accesso a tutte le categorie previste dall'ordinamento in vigore, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1978, n. 288. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 47 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e tutte le altre disposizioni in contrasto con la norma di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 4 gennaio 1982

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urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art9 · fonte su Normattiva