E' autorizzata la spesa di lire 1.683 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 1991, relativa:

  • a)all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 22 dicembre 1989 tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia), SAP (Sindacato autonomo della Polizia), SIAAP (Sindacato italiano agenti e assistenti di Polizia) e ANFP (Associazione nazionale funzionari di Polizia), da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica, in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di stato, nonche' all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenute nella presente legge relativa alla Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto accordo all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;
  • b)all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 11 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;232~art1 · fonte su Normattiva