Art. 2 — Indennità pensionabile
L'indennita' prevista dall'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e' incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:
- a)del cinque per cento a decorrere dal 1 luglio 1989;
- b)del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1 gennaio 1990;
- c)del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1 maggio 1990. Gli incrementi di cui al comma 1, previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato. A decorrere dal 1 maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2, commi 17 e successivi, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e' soppressa. Per il personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che cessi dal servizio dal 1 maggio 1990 e che abbia prestato servizio nel periodo 1 giugno 1987-30 aprile 1990, gli importi annui della soppressa autonoma maggiorazione di stipendio previsti per ogni qualifica o grado sono da considerarsi utili, limitatamente ad un triennio, ai fini della determinazione della indennita' di buonuscita e di licenziamento. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma primo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, si applicano al personale delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della stessa legge. Gli incrementi della misura del supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 11 e 12 dell'accordo di cui all'articolo 1, sono estesi al personale indicato nell'articolo 2, commi primo, terzo quarto e quinto, della legge 20 marzo 1984, n. 34. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono fissati i contingenti di personale delle forze di polizia da potere impiegare nei turni di cui al comma 5.
Testo vigente dal 11 agosto 1990
