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In occasione del rinnovo delle vigenti convenzioni intervenute tra il Ministero dell'interno e le societa' concessionarie di autostrade per l'effettuazione del servizio di polizia sulle autostrade, le maggiori somme introitate dallo Stato per le indennita' di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 963, e successive modificazioni, sono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. Con successivi decreti del Ministro del tesoro le somme di cui al comma 1, detratta la quota utilizzabile nelle misure attuali, da contenersi nel limite del tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica, saranno riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per essere ripartite fra il personale della polizia di Stato che svolge i servizi di polizia stradale in ambito autostradale. I criteri e le modalita' per la ripartizione e la corresponsione al personale delle somme di cui al comma 2 il cui importo giornaliero non potra', comunque, eccedere la misura di lire 10.000 pro capite, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali della polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'eventuale differenza tra le somme assegnate e quelle ripartite sara' devoluta al Fondo per il personale della polizia di Stato.

Testo in vigore dal 11 agosto 1990 al 16 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;232~art18 · fonte su Normattiva