Art. 4 — Selettore di centro psicotecnico
Tutti i posti resisi eventualmente disponibili nei ruoli dei direttori tecnici, selettori di centro psicotecnico-settore arruolamento e dei revisori infermieri biologi, dopo l'applicazione dell'articolo 3, sono riservati a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, rispettivamente incarichi di psicologo o perito selettore ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1985, n. 150, e dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni della legge 20 novembre 1987, n. 472, prescindendo dal limite di eta' e dal possesso del titolo di studio specifico richiesto per l'accesso alle qualifiche iniziali degli stessi ruoli. Il termine per la presentazione delle domande, i posti disponibili, le modalita' di espletamento dei concorsi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso. Le modalita' di svolgimento delle prove pratiche, la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490 emanato ai sensi dell'articolo 50 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 24 aprile 1982, n. 337. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso dalla data del decreto di nomina.
Testo vigente dal 11 agosto 1990
