Art. 6 — Qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria
L'articolo 42 comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente: " Agli operatori tecnici, operatori tecnici scelti e collaboratori tecnici e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici, nonche' ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, e' attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate". Oltre quanto disposto dall'articolo 61 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il personale appartenente ai ruoli tecnico scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato i requisiti attitudinali richiesti e le modalita' di accertamento sono stabiliti con apposito regolao'mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Testo vigente dal 11 agosto 1990
