Art. 1235 c.nav. — Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
[1]Agli effetti dell'articolo 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:
- 1)i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonche' riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell'((aeroporto)), se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli ((aeroporti)) in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'((aeroporto)) e' compreso;
- 2)i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonche' riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorita' giudiziaria;
- 3)i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;
- 4)i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorita' consolare o, in caso di urgenza di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
[2]Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonche' riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria, servizi portuali.
[3]Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli ((aeroporti)) statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.
[4]Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di ((aeroporto)) statale o privato in servizio di ronda.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva