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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a concedere un contributo, in conto interessi, a favore delle piccole e medie aziende che, per il finanziamento della costruzione e dell'ampliamento degli impianti di raccordo tra la rete delle ferrovie dello Stato ed i propri stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati, ricorrano ad operazioni di mutuo con istituti od aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Testo in vigore dal 16 novembre 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;913~art1 · fonte del testo