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Il contributo medesimo e' concesso per mutui di durata non superiore a dieci anni. Per la richiesta del contributo, le aziende interessate debbono inoltrare al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato le relative domande corredate dei progetti esecutivi degli impianti da costruire o da ampliare, contemplati dal precedente articolo 1.
Testo in vigore dal 16 novembre 1971 al 22 dicembre 2008
