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I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i mutui i cui contratti fra le aziende interessate e gli istituti o aziende di credito siano stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1975.
Testo in vigore dal 16 novembre 1971 al 22 dicembre 2008
