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Per la corresponsione dei contributi, come previsto dal precedente articolo 2, e' autorizzata l'istituzione nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di apposito capitolo con la iscrizione dello stanziamento poliennale di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1984. Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate fra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 16 novembre 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;913~art6 · fonte del testo