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All'onere di lire 50 milioni derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1971 si fara' fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo e per gli esercizi dal 1972 al 1984 mediante appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 16 novembre 1971 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;913~art7 · fonte del testo