Ai marittimi chiamati fuori della loro residenza a deporre dinanzi alle Commissioni di cui al precedente articolo compete: se ufficiali, il trattamento di missione in vigore per il personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente al grado 8°; se sottufficiali, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di maresciallo; se marinai, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di caporal maggiore.

Testo vigente dal 19 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-15;143~art2 · fonte del testo