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L'indennita' giornaliera di ordine pubblico, prevista dal decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 221, modificato col decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 857, e' estesa, nella misura di lire 30, agli allievi carabinieri e agli allievi guardie di pubblica sicurezza, che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto dell'Arma, dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 8 settembre 1950 al 19 maggio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-07-05;687~art1 · fonte del testo