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Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, e' sostituito dal seguente: "Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla tabella I allegata alla legge 5 agosto 1981, n. 440, nella misura stabilita dalla legge 5 luglio 1986, n. 342".
Testo in vigore dal 13 aprile 1991 al 9 ottobre 2010
