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All'onere di lire 321 milioni annui derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede a carico del capitolo 1378 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 13 aprile 1991 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-04-10;124~art3 · fonte su Normattiva