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((All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000, puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco. All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco. Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, puo' essere corrisposta una indennita' mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1)).

Testo in vigore dal 17 maggio 1968 al 2 giugno 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 maggio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1963 al 17 maggio 1968. 18 parole tolte, 69 parole aggiunte.

All'assessore anziano o delegato dei tolto: Comuni aggiunto: comuni con popolazione da 5.001 a 10.000, puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco. All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore tolto: ai aggiunto: a 10.000 abitanti puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal tolto: Consiglio comunale, aggiunto: consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1 tolto: in misura,aggiunto: , in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco. Agli altri assessoritolto: , sia effettivi che supplentitolto: , dei Comuni aggiunto: dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti tolto: e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1aggiunto: , o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, puo' essere corrisposta tolto: la stessa aggiunto: una indennita' mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindacoaggiunto: , da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-11;208~art2 · fonte del testo