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Al presidente dell'Amministrazione provinciale puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti per il sindaco dall'art. 1, secondo la categoria cui appartiene il Comune capoluogo. Fermo restando, se piu' favorevole, il criterio suddetto, i limiti entro i quali puo' essere fissata l'indennita' per il presidente dell'Amministrazione provinciale sono quelli previsti al n. 6 o, rispettivamente, al n. 7 dell'art. 1, quando trattasi:
- 1)di Provincia con popolazione superiore ai 400.000 abitanti e con superficie superiore ai 2.500 chilometri quadrati;
- 2)di Provincia con popolazione superiore ai 600.000 abitanti e con superficie superiore ai 4.500 chilometri quadrati. All'assessore anziano ed agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle Amministrazioni provinciali puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'art. 2, rapportati all'indennita' assegnata al presidente.
Testo in vigore dal 28 marzo 1958 al 2 giugno 1974
