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Al presidente, all'assessore anziano, agli assessori ed ai consiglieri delle Amministrazioni provinciali, qualora risiedano fuori del capoluogo, spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio. Ai consiglieri spetta, inoltre, il rimborso delle spese di soggiorno nella misura di lire 2000 per ciascun giorno di seduta, elevate a lire 3000 qualora si renda necessario il pernottamento nel capoluogo.

Testo in vigore dal 28 marzo 1958 al 2 giugno 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-11;208~art6 · fonte del testo