Ordinanza n. 100/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 482/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto
comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1980 dal
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, iscritta al n. 295 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 246 dell'anno 1983;
Visti l'atto di costituzione della S.p.A. Texas Instruments
Semiconduttori Italia nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio, con
ordinanza in data 2 giugno 1980, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968 n.
482, nella parte in cui, prevedendo la decadenza dell'imprenditore
dal beneficio dell'esonero dall'assunzione di personale invalido
(concesso in considerazione della speciale natura dell'attività
aziendale) qualora non assuma in sostituzione di questo il
corrispondente numero di orfani e vedove, contrasta con gli artt. 4,
27, 35 e 41 Cost. in quanto viola, da un lato, il diritto degli
invalidi, obbligatoriamente avviati (dopo la suddetta decadenza)
presso un'azienda che svolga attività incompatibili con le loro
menomazioni, di vedersi assicurato un posto di lavoro confacente alle
loro attitudini; e dall'altro lato, il diritto degli imprenditori
alla libera organizzazione dell'attività aziendale;
che, alla stregua dei principi posti da questa Corte con la sent.
n. 346 del 1987, la questione, essendo stata sollevata dal giudice
amministrativo, va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto,
secondo il costante orientamento giurisprudenziale espresso dalla
Corte di cassazione a Sezioni Unite, deve essere riconosciuta la
competenza del giudice ordinario in materia di provvedimenti di
avviamento al lavoro, essendo questa connessa ad interessi
preminentemente individuali, con natura e consistenza di diritti
soggettivi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968 n. 482,
sollevata, in riferimento agli artt. 4, 27, 35 e 41 Cost., dal
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte